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Ordinanza 150/1990 ECLI:IT:COST:1990:150 Generato dall'IA

Ordinanza 150/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 150/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino

Regesto Legislator

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Ordinanza 150/1990 · Corte costituzionale: promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino

Parole chiave

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erede legittimo convenzione circa l'eredità non devoluta discendente petizione d'eredità legittimazione attiva degli eredi diritto d'informazione degli eredi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e

572 del cod. civ. in relazione all'art. 586 dello stesso codice,

promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Tribunale di Torino

nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze

dello Stato e Tarasio Luigi ed altro, iscritta al n. 540 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di petizione di eredità

concernente una successione apertasi ab intestato nel 1964, promosso

dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato contro due fratelli

naturali della de cuius, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2

marzo 1976, pervenuta alla Corte l'8 novembre 1989, ha sollevato, per

contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 570 e 572

del codice civile, testo del 1942, in relazione all'art. 586, "in

quanto escludono dalla reciproca successione i figli naturali della

stessa persona, disponendo che l'eredità sia devoluta allo Stato".

Considerato che, nei termini in cui è censurata dal giudice a

quo, l'esclusione dei fratelli naturali dalla successione è

determinata esclusivamente dagli artt. 565 e 586, onde la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572, che regolano

rispettivamente la successione tra fratelli legittimi e la

successione degli altri parenti collaterali entro il sesto grado,

appare inammissibile per difetto di rilevanza, non avendo carattere

di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio

principale;

che pure in relazione all'art. 565 la questione è

inammissibile, tale norma essendo già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza 15

giugno 1979, n. 55, "nella parte in cui esclude dalla categoria dei

chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri

successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali

riconosciuti o dichiarati";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile (testo

del 1942), già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte

qua dalla sentenza n. 55 del 1979, sollevata dal Tribunale di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza,

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 e 572

del codice civile (testo del 1942), sollevata dal detto Tribunale con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI