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Ordinanza 15/1990 ECLI:IT:COST:1990:15 Generato dall'IA

Ordinanza 15/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 15/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 15/1990 · Corte costituzionale: 342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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disposizioni sulla pensione rendita per vedovo rendita d'invalidità per coniugi rendita per superstiti reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per fratelli e sorelle
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla

Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n.

342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei

conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29

della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione

di riversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia

effettuata su domanda dell'interessato;

Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare

deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il

ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro),

mentre - sostiene - tale trattamento avrebbe dovuto essergli

attribuito dalla data del decesso della moglie; che, per quanto

precede, la questione così come posta non rileva e va dichiarata,

pertanto, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello

Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata

dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI