Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 138/1990 ECLI:IT:COST:1990:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 138/1990 · Corte costituzionale: legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti mancanti procedimento in contumacia notificazione di atti tempestività dell'invio postale procedura pendente procedura di rivendicazione nel pignoramento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della

legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e

di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti

giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal

Giudice Conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra

la Comitas S.p.a. e Pagni Claudio, iscritta al n. 626 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanza del 22

febbraio 1989, pervenuta alla Corte il 28 novembre 1989 (R.O. n. 626

del 1989), nel procedimento civile vertente tra Comitas S.p.a. e

Pagni Claudio, dovendo pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai

quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le

modalità previste per le ipotesi di assenza del destinatario, ha

sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 della Costituzione, degli artt.

7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non

prevedono - per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a

persona temporaneamente assente - il deposito di una copia dell'atto

presso un pubblico ufficio dove il destinatario possa ritirarlo in

qualsiasi momento, anche oltre il termine di dieci giorni previsto

dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data

notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta

di ritorno;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la inammissibilità della questione;

Considerato che della identica questione, per altro sollevata

anche dallo stesso Conciliatore, è stata già dichiarata la

manifesta inammissibilità (ordd. nn. 429 del 1988; 591 del 1989);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una

modifica della decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre

1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in

riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della

Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI