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Ordinanza 120/1990 ECLI:IT:COST:1990:120 Generato dall'IA

Ordinanza 120/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 120/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

Regesto Legislator

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Ordinanza 120/1990 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

Parole chiave

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azione di separazione opposizione al divorzio procedura di divorzio misure cautelari nel divorzio divorzio su azione di un coniuge rinvio ad separatum
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo

comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 della stessa legge,

promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dalla Corte d'appello

di Trento nel procedimento civile vertente tra Tschigg Filomena e

Zublasing Heinrich ed altri, iscritta al n. 442 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di separazione personale tra

coniugi, la Corte di appello di Trento ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n.

74, nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che prevedono che

l'appello avverso le sentenze pronunciate in tali giudizi "è deciso

in camera di consiglio";

che il giudice a quo, ritenuta la rilevanza della questione -

perché l'appello è stato proposto con atto di citazione, pur

conservabile come ricorso, regolarmente notificato, ma depositato

oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza

impugnata - dubita della legittimità costituzionale delle norme

denunciate, che avrebbero introdotto il rito camerale in un solo

grado del giudizio, nel quale più incisiva è la cognizione del

merito, e per processi altamente conflittuali, al di fuori di

obiettive e razionali esigenze che sole avrebbero giustificato la

scelta del legislatore; e che la omessa indicazione delle norme

procedurali applicabili in tali processi di appello (specie in tema

di facoltà di prova), non ovviabile con alcuna attività

interpretativa, costituirebbe di per sé vizio di legittimità

costituzionale;

che non si è costituita alcuna parte privata;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, per avere il

giudice remittente omesso la scelta interpretativa in ordine alle

norme procedurali applicabili al giudizio di appello in esame, e, nel

merito, negando che il legislatore, con le norme denunciate, abbia

introdotto il rito camerale, sicché inconferenti apparirebbero le

censure inerenti alla pretesa sommarietà del giudizio, e sostenendo

viceversa che la "camera di consiglio" sia prevista per la sola fase

decisoria e valga ad escludere - salva specifica autorizzazione del

giudice - lo scambio di comparse conclusionali e/o la discussione

orale per esigenze di rapidità e di riservatezza, discrezionalmente

apprezzate dal legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di

difesa delle parti;

Considerato che la eccezione di inammissibilità va disattesa in

quanto dall'ordinanza di rimessione si ricava che, diversamente da

quanto si asserisce dall'interveniente, il giudice a quo ha operato

la scelta interpretativa circa la non applicabilità alla intera fase

dell'appello delle norme procedurali tipiche del procedimento

contenzioso, precisando al riguardo che altrimenti "non si vedrebbe

quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad una tale

riforma", ovverosia all'introduzione del rito camerale in detta fase

del processo;

che, nel merito, questioni sostanzialmente identiche, sono già

state dichiarate non fondate con sentenza n. 543 del 1989 e

manifestamente infondate con ordinanza n. 587 del 1989 e non

risultano profili nuovi che possano indurre la Corte ad un diverso

avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di

Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI