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Ordinanza 114/1990 ECLI:IT:COST:1990:114 Generato dall'IA

Ordinanza 114/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 114/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 114/1990 · Corte costituzionale: 520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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assoggettamento del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale complicità in sottrazione d'imposta responsabilità civile del consulente fiscale rettifica delle detrazioni generalità e uniformità dell'imposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo

comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la

repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul

valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in

materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 gennaio 1989 dal Tribunale di Gorizia

nel procedimento penale a carico di Acampora Gilda, iscritta al n.

520 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Gorizia

nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanier Augusto, iscritta

al n. 521 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia, con ordinanze del 24 gennaio

1989 e del 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 520 e 521 del 1989) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo

comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito

in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come

elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del

risultato della dichiarazione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o, comunque, manifestamente infondata;

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni, i

relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la

non fondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.

429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, proposta con le

ordinanze di rimessione di cui alla stessa sentenza;

che le ordinanze di rimessione dalle quali trae origine il

presente giudizio non prospettano argomenti nuovi rispetto a quelli

già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

proposta con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente

infondata;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.

7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)

come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di

Gorizia con ordinanze 24 gennaio 1989 e 9 dicembre 1988 (Reg. ord.

nn. 520 e 521 del 1989.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI