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Ordinanza 107/1990 ECLI:IT:COST:1990:107 Generato dall'IA

Ordinanza 107/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 107/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 107/1990 · Corte costituzionale: per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici

Parole chiave

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tassazione secondo il potere d'apprezzamento validità della tassazione fiscale autorità concordataria autorità giudiziaria fiscale accertamento della qualità di erede tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
cittadini a fronte di situazioni assimilabili" (art. 3 Cost.), non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio

1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), della

legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità

spettanti ai giudici popolari) e della legge 6 agosto 1984, n. 425

(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),

promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1989 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Bich

Maurizio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Chatillon,

iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso l'avviso di

accertamento del valore di alcuni immobili dedotti in divisione tra

due contribuenti, la Commissione tributaria di primo grado di Aosta,

con ordinanza del 22 aprile 1989, ha sollevato di ufficio questioni

di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27,

25 ottobre 1982, n. 795 e 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli

artt. 3, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione,

per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici

ivi previsti;

che il giudice rimettente lamenta che le leggi impugnate

opererebbero una ingiustificata sperequazione di trattamento "fra

cittadini a fronte di situazioni assimilabili" (art. 3 Cost.), non

consentirebbero ai componenti le commissioni tributarie di esercitare

serenamente le proprie funzioni (art. 101, secondo comma, Cost.) e

determinerebbero una ingiustificata discriminazione tra magistrati,

ulteriore rispetto a quella derivante dalla diversità delle funzioni

(art. 107, comma terzo, Cost.);

che non si è costituita la parte privata ed è invece

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la

inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto

l'incidente di costituzionalità coinvolge leggi del tutto estranee

all'oggetto del giudizio a quo;

Considerato che, in conformità a quanto più volte affermato

dalla Corte (ord. n. 594 del 1989 e precedenti ivi richiamati) su

medesime questioni, quelle ora proposte sono ictu oculi inammissibili

per irrilevanza, perché le disposizioni denunciate non incidono sul

rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere, in quanto di

esse non si deve fare applicazione nel giudizio principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27

(Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n.

795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e

6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo

comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI