Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 10/1990 ECLI:IT:COST:1990:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1990 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 10/1990 · Corte costituzionale: agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione

Parole chiave

Generato dall'IA
Stato regionale servizio medico regionale finanze regionali assicurazione complementare in caso d'ospedalizzazione rivalutazione dello stato di salute stato d'emergenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la

riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con

ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna,

notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17

agosto e il 1° settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del

registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure

urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli

artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28

agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32,

77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso

decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato

convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del

decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la

riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i

ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli

artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla

Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117,

119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI