Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 99/1989 ECLI:IT:COST:1989:99 Generato dall'IA

Ordinanza 99/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 99/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Nuova

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 99/1989 · Corte costituzionale: 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Nuova

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ritenzione del locatore infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori diritto di riprendere il possesso della cosa divieto di demolizione protezione del conduttore contro le disdette azione di manutenzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 25 settembre 1987, n. 393 (Norme in materia di locazioni di

immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione

di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), convertito in legge

25 novembre 1987, n. 478 promosso con ordinanza emessa il 1° giugno

1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Nuova

Edilizia Dieci s.r.l. e il Centro Ceramiche Sassuolo s.r.l. iscritta

al n. 656 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno

1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato dalla s.r.l.

Nuova Edilizia Dieci, locatrice di immobili ad uso non abitativo,

contro la s.r.l. Centro Ceramiche Sassuolo, conduttrice con contratto

di locazione cessato il 28 febbraio 1987, per ottenere il ristoro del

pregiudizio sofferto a causa del fatto di avere percepito,

successivamente alla scadenza del rapporto, il solo canone

contrattuale inferiore al canone di mercato, il Tribunale di Roma,

con ordinanza del 1° giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto "esclude

il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone

contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del

rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla

data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero alla data di

stipulazione del nuovo contratto;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza;

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i

medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal

Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con

la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia

di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e

di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata),

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI