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Ordinanza 96/1989 ECLI:IT:COST:1989:96 Generato dall'IA

Ordinanza 96/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 96/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 96/1989 · Corte costituzionale: legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

Parole chiave

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retroattività della legge licenza edilizia a posteriori assistenza sociale retroattiva legge d'applicazione immediata infrazione privilegiata applicazione nel tempo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del

decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di

cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia

di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero

e sanatoria delle opere abusive) convertito con modificazioni in

legge 21 giugno 1985, n. 298 promosso con ordinanza emessa l'11 marzo

1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di

Berdare' Carmelo ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanza emessa l'11 marzo

1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8-quater del decreto legge 28

aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno

1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato

edilizio per avvenuta demolizione od eliminazione delle opere abusive

si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in

epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che analoga questione è stata decisa con la sentenza

interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che

il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità

d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del

reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il

1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,

successivamente, identiche questioni sono state dichiarate

manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del

1988 e n. 1098 del 1988;

che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato

di costruzione abusiva è stato commesso dopo il 1° ottobre 1983 e

che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio 1985;

che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti

nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le

precitate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,

n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n.

298, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Avola

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI