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Ordinanza 92/1989 ECLI:IT:COST:1989:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,

Regesto Legislator

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Ordinanza 92/1989 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,

Parole chiave

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complicità in sottrazione d'imposta assoggettamento all'imposta diritto tributario favoreggiamento assistenza amministrativa fiscale ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in

materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con

ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel

procedimento penale a carico di Giacomelli Fedora, iscritta al n. 288

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di

Giacomelli Fedora, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in

data 9 febbraio 1988 (r.o. n. 288/1988), ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,

nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per

i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non

possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di

imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe

dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche di questa Corte

(sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) - il giudicato delle Commissioni

tributarie faccia stato nel procedimento penale;

che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione

impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,

l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una

decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente

che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in

generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati

tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte

possibilità difensive offerte dal processo tributario;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982,

decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o

prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in

sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633), ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno

dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice

penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;

che la sentenza n. 2 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,

"nella parte in cui dispone che l'azione penale non può essere

iniziata o proseguita prima che l'accertamento dell'imposta sia

divenuto definitivo, anche per l'ipotesi prevista dal terzo comma

lett. d) dello stesso art. 56";

che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la

fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di

reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del

giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare la

censura sottopostale;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente

inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3

e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza

indicata in epigrafe (r.o. n. 288 del 1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI