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Ordinanza 9/1989 ECLI:IT:COST:1989:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 9/1989 · Corte costituzionale: 325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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competenza speciale in materia di contratti di lavoro perturbamento del servizio ferroviario questioni di giurisdizione trasporti ferroviari amministrazione del lavoro competenza del pubblico ministero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della l. 17

maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"),

promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 dal T.A.R. della

Toscana nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati

Marcello contro l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro, iscritta al n.

325 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1987 (pervenuta

il 20 giugno 1988) dal Tribunale amministrativo regionale della

Toscana, nei ricorsi riuniti proposti da Puccetti Dename e Sennati

Marcello contro Ente Ferrovie dello Stato ed altro, è stata

sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione

dell'ente "Ferrovie dello Stato"), che attribuisce le controversie

relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente pubblico

Ferrovie dello Stato alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria

ordinaria (pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura

dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe

competente secondo le norme ordinarie), in riferimento agli artt. 25,

comma primo, e 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con sentenza n.268 del 1987 ha già

dichiarato non fondata identica questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 l. 17 maggio 1985 n. 210 (allora

sollevata anche sotto altri profili e parametri);

che pertanto, non sussistendo validi motivi o nuove

prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio

orientamento, va dichiarata manifestamente infondata la questione

sollevata dal T.A.R. Toscana;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210

(Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"), sollevata, in

riferimento agli artt. 25, comma primo, e 3 Cost., dal Tribunale

amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI