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Sentenza 81/1989 ECLI:IT:COST:1989:81 Generato dall'IA

Sentenza 81/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 81/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 81/1989 · Corte costituzionale: previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale priorità dell'integrazione sulla rendita rendita d'invalidità della previdenza professionale diritti a pensione trattamento economico, previdenza sociale riduzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari) e dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Caroni Giuliana ed altro e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel

procedimento civile vertente tra Sbardellati Nello e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Nel corso di due procedimenti in cui i ricorrenti - titolari di

pensioni di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli

artigiani ed anche di pensioni d'invalidità erogate,

rispettivamente, dalla medesima gestione, nonché dal Fondo pensioni

lavoratori dipendenti - avevano richiesto l'integrazione al minimo

del trattamento indiretto, il Pretore di Siena, con due ordinanze

emesse entrambe il 2 settembre 1988, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al

minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale

per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a

carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; b) dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui

non consente l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta

a carico dello stesso Fondo, allorché, per effetto del cumulo, venga

in tutti e due i casi superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo ha osservato come, malgrado le numerose decisioni

della Corte sul tema, la permanenza in vigore delle norme denunziate

era ostativa, nelle fattispecie di causa, dell'integrazione al minimo

della pensione, così determinandosi un'evidente disparità di

trattamento tra chi si trovasse nelle condizioni dei ricorrenti ed i

beneficiari delle precedenti sentenze.

Le due questioni, attesa la sostanziale analogia, possono essere

riunite.

1. - Con la prima di esse il giudice a quo propone a questa Corte

una delle molteplici, possibili combinazioni di cumulo di due

pensioni, individuando nella persistente vigenza dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), con riguardo

all'ipotesi considerata, l'ostacolo all'integrazione al minimo del

trattamento indiretto.

La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria

d'illegittimità costituzionale in riferimento al diverso caso di

cumulo tra pensione di riversibilità erogata dalla Gestione

artigiani e pensione diretta a carico dello Stato (sentenza n. 184

del 1988).

Nella decisione citata, nonché in numerose altre pronunce, la

Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione

all'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni (allorché

per effetto del cumulo venisse superato il trattamento minimo

garantito) "così rendendo possibile la titolarità di più

integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge

11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia"

(cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 1086 del 1988).

Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le

residue applicazioni della norma denunziata risultano chiaramente

incompatibili con il principio d'eguaglianza. Deve essere perciò

dichiarata - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -

l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 1, secondo comma,

in tutte le ulteriori, possibili ipotesi in cui essa, negli indicati

limiti temporali, non consenta l'integrazione al minimo delle

pensioni erogate dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari per i titolari degli altri trattamenti specificati

nella disposizione citata.

2. - L'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), denunciato con la seconda ordinanza nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a

carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e

coloni, nell'ipotesi di contitolarità di pensione diretta a carico

dello stesso Fondo, è stato già dichiarato illegittimo con sentenza

n. 1144 del 1988.

La relativa questione è pertanto manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non

consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a

carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo

con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, sotto ogni profilo

residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n.

1339;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9

gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo con sentenza n. 1144 del 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI