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Ordinanza 76/1989 ECLI:IT:COST:1989:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 76/1989 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

Parole chiave

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prova della proprietà trasmissione automatica di mezzi di prova azione mobiliare confisca del veicolo a motore imposta sui veicoli a motore detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
col diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981,

n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi

riuniti proposti da Schiavone Antonio ed altra contro l'Ufficio

II.DD. di Verbania, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,

con ordinanza 12 ottobre 1987 (R.O. n. 561 del 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, dell'art. 35, quinto comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dall'art. 23

del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non ammette la

prova testimoniale nel processo tributario;

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe

col diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,

sotto il profilo che gli accertamenti sintetici sarebbero legittimi

solo in quanto al contribuente sia consentito di contestarne le

risultanze con qualunque mezzo di prova (cfr. Corte cost. 23 luglio

1987, n. 283);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi, ha

dedotto che, nel caso di specie, l'accertamento sintetico era basato

sul possesso di un'auto di grossa cilindrata e il ricorso del

contribuente fondato sull'alienazione e demolizione della stessa in

epoca anteriore a quella alla quale l'accertamento si riferiva;

che, pertanto, la questione sarebbe inammissibile, potendo il

contribuente fornire la prova documentale del trasferimento di

proprietà o la commissione tributaria acquisirla chiedendo

informazioni al riguardo alla pubblica amministrazione;

Considerato che l'esistenza di altri mezzi di prova esperibili per

vincere la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico non

toglie rilevanza alla questione, ma incide sulla sua fondatezza;

che questa Corte ha già avuto modo di affermare che

l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario, di per

sé non costituisce violazione del diritto di difesa (sentenza n. 128

del 1972 e ordinanza n. 506 del 1987);

che, nel caso di specie, come è stato dedotto dall'Avvocatura

generale dello Stato, l'inesistenza del fatto sul quale si basava

l'accertamento sintetico poteva essere facilmente dimostrato mediante

l'esibizione o l'acquisizione di apposita documentazione;

che, pertanto, la dedotta violazione del diritto di difesa

manifestamente non sussiste;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme

integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina

del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado

di Verbania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI