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Ordinanza 74/1989 ECLI:IT:COST:1989:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

Regesto Legislator

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art. 117 Cost, art. 117 della Costituzione; Ordinanza 74/1989 · Corte costituzionale: (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

Parole chiave

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assegnazione di alloggio legge sugli alloggi diritto di determinare il luogo di dimora riserva dell'ordine pubblico legittimazione del comune divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,
art. 117 della Costituzione
aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo

e secondo, della legge Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12

(Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei

canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi

dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in

attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con

deliberazione del 19 novembre 1981), promossi con quattro ordinanze

emesse il 26 aprile 1988 dal Pretore di Ferrara rispettivamente

iscritte ai nn. 405, 406, 407 e 408 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

Serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di quattro

procedimenti civili promossi, rispettivamente, da Claudio Romanini

(R.O. n. 405/88), Loris Vecchi (R.O. n. 406/88), Ermanno Scodeggio

(R.O. n. 407/88) e Giancarlo Aurucci (R.O. n. 408/88), nei confronti

dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanze emesse il 26

aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e

secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo

1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la

disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n.

457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con

deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce

all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il

potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p.

occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata

al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe, quanto meno, in

contrasto:

con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal

disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un

principio fondamentale della legislazione statale; ovvero con

l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata

in violazione di una norma statale;

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni,

debbono essere riuniti;

che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità,

sotto i profili esposti, è stata dichiarata non fondata da questa

Corte con sentenza n. 1115 del 1988;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117

della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge

della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per

l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,

secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei

criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre

1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI