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Ordinanza 73/1989 ECLI:IT:COST:1989:73 Generato dall'IA

Ordinanza 73/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 73/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16

Regesto Legislator

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Ordinanza 73/1989 · Corte costituzionale: 7 e 16

Parole chiave

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immunità giurisdizionale statale indipendenza dei giudici privilegi ed immunità impunità indennità del difensore d'ufficio reati contro i doveri d'ufficio e professionali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16 della

legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati

nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile

dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1988 dal

Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Cerbone

Gabriele ed altri, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, nel corso di un giudizio

penale, con ordinanza 13 maggio 1988 (R.O. n. 450 del 1988), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 16

della legge 13 aprile 1988, n. 117, i quali prevedono,

rispettivamente, l'azione di rivalsa dello Stato contro il

magistrato, per i danni risarciti in relazione all'esercizio delle

funzioni giudiziarie, e la verbalizzazione dei provvedimenti degli

organi giudiziari collegiali;

che secondo il giudice a quo le norme impugnate contrasterebbero

con gli artt. 101 e 10 della Costituzione, incidendo

sull'indipendenza della magistratura e violando la risoluzione

dell'O.N.U., secondo la quale i giudici debbono godere di

un'immunità riguardo alle azioni civili per danni derivanti

dall'esercizio delle loro funzioni;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto

altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati

dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è

compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei

componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato

sommario processo verbale";

che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre

ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117

(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in

riferimento agli artt. 101 e 10 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI