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Ordinanza 72/1989 ECLI:IT:COST:1989:72 Generato dall'IA

Ordinanza 72/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 72/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 13 Cost; Ordinanza 72/1989 · Corte costituzionale: 2 della legge 7

Parole chiave

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difesa e questioni militari procedura penale militare diritto a un difensore disobbedienza militare servizio militare difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di
art. 13 Cost
dell'art. 13 Cost., in quanto la libertà personale potrebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del regio

decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare

di pace e di guerra e norme complementari), dell'art. 2 della legge 7

maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

di pace) e dell'art. 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117

(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civili dei magistrati), promossi con 41

ordinanze emesse dal Tribunale militare di Padova, iscritte dal n.

386 al n. 392 e dal n. 515 al n. 548 del registro ordinanze 1988 e

pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 35, 36 e 42,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con le ordinanze

indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del regio decreto 9 settembre 1941, n.

1022 (Ordinamento giudiziario militare di pace e di guerra e norme

complementari), dell'art. 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180

(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e dell'art.

9 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni

cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità

civili dei magistrati), in riferimento agli artt. 3, 13, 28, 97, 101,

105, 107 e 108 Cost., giacché dalla mancanza, verificatasi a seguito

della sentenza di questa Corte n. 266 del 1988, di organi competenti

ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei magistrati

militari discenderebbero le seguenti violazioni:

1) degli artt. 28, 97, primo comma, 105 e 107 Cost., restando la

responsabilità disciplinare priva del requisito della deterrenza;

2) dell'art. 101, secondo comma, Cost., in quanto la previsione

della responsabilità civile e penale non basterebbe, da sola, a

garantire il pieno rispetto della legge da parte del giudice

militare;

3) dell'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di

trattamento, tra imputato militare giudicato dal giudice militare,

ossia da un giudice non soggetto ad attuale e concreta

responsabilità disciplinare, ed imputato militare giudicato (per

effetto di connessione) dal giudice ordinario, ossia da un giudice

passibile di sanzione disciplinare e, pertanto, più vincolato alla

legge;

4) dell'art. 13 Cost., in quanto la libertà personale potrebbe

venir limitata, al di fuori dei casi e modi normativamente previsti,

ad opera d'un giudice la cui totale soggezione alla legge non sarebbe

sufficientemente garantita;

5) dell'art. 108, secondo comma, Cost., poiché non vi sarebbero

sufficienti garanzie delle condizioni d'indipendenza degli

ufficiali-giudici in ragione della loro sottoposizione al potere

gerarchico-disciplinare per lo svolgimento dell'attività

extra-giudiziaria e, pertanto, ad un controllo che potrebbe

trasformarsi in censura dell'attività giudiziaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che in ragione dell'identità delle questioni

sollevate i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 266 del 1988, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della

legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i

provvedimenti ivi previsti siano ulteriormente adottati con la

procedura di cui allo stesso articolo;

che con legge 30 dicembre 1988, n. 561 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989) è stato istituito il

"Consiglio della magistratura militare", al quale sono state

assegnate, tra l'altro, attribuzioni concernenti i procedimenti

disciplinari nei confronti dei magistrati militari;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti

all'autorità remittente, affinché valuti, alla stregua della

normativa sopravvenuta, se le sollevate questioni di legittimità

costituzionale siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

militare di Padova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI