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Ordinanza 7/1989 ECLI:IT:COST:1989:7 Generato dall'IA

Ordinanza 7/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 7/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 7/1989 · Corte costituzionale: n. 293 del 1988

Parole chiave

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tassa d'esenzione dall'obbligo militare congedo per servizio militare affezione nell'assicurazione militare pensione d'invalidità pensione alimentare d'indigenza sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle

leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21

febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19

aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio

1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n.

46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato);

dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e

73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento

della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma

primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con

ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso

proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa,

iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a

questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della

Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123

del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con

r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19

aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83

del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori

dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e

figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al

trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei

requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni

economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per

quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli

articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo

1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23

dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non

prevedono";

che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che identica questione, che si incentra sulla

legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge

(inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per

la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei

genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare

coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata

manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988

- sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in

esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti

"frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro

discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte";

che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali

da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va

dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge

sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895

n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135;

12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle

norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei

conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI