Ordinanza 7/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAmanifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 Cost; Ordinanza 7/1989 · Corte costituzionale: n. 293 del 1988
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123 t.u. delle
leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d. 21
febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19
aprile 1906, n. 135, integrato e modificato dalla legge 22 gennaio
1934, n. 121; dell'art. 12, comma sesto, legge 15 febbraio 1958, n.
46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato);
dell'art. 83 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, in relazione agli artt. 71, comma primo, e
73, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento
della legislazione pensionistica di guerra) e degli artt. 62, comma
primo, e 64, comma secondo, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con
ordinanza emessa il 5 giugno 1985 dalla Corte dei conti nel ricorso
proposto da Testa Cosimo ed altri contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 giugno 1985 (pervenuta a
questa Corte il 10 giugno 1988), la Sez. IV giurisdizionale della
Corte dei Conti ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 123
del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con
r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'art. unico della l. 19
aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83
del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973 n.1092, "nelle parti in cui nei riguardi dei genitori
dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e
figli con diritto a pensione, subordinano il sorgere del diritto al
trattamento privilegiato ordinario indiretto al possesso dei
requisiti di inabilità a proficuo lavoro e di disagiate condizioni
economiche da parte dei genitori medesimi, con riferimento, per
quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli
articoli 71, primo comma, e 73, secondo comma, della legge 18 marzo
1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non
prevedono";
che nel relativo giudizio è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che identica questione, che si incentra sulla
legittimità costituzionale dei requisiti posti dalla legge
(inabilità a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per
la concessione della pensione privilegiata indiretta, in favore dei
genitori di militari, deceduti per causa di servizio senza lasciare
coniuge e figli con diritto a pensione, è già stata dichiarata
manifestamente inammissibile da questa Corte con ord. n. 293 del 1988
- sia pure con riferimento alla normativa successiva a quella in
esame -, essendosi riconosciuta la previsione di tali requisiti
"frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro
discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte";
che, non ravvisandosi validi motivi o nuove prospettazioni tali
da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va
dichiarata la manifesta inammissibilità della questione in esame;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge
sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895
n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135;
12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,
sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dalla Corte dei
conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI