Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 69/1989 ECLI:IT:COST:1989:69 Generato dall'IA

Ordinanza 69/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 69/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 della Costituzione; Ordinanza 69/1989 · Corte costituzionale: 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla

Parole chiave

Generato dall'IA
restituzione dei sussidi statali restituzione dei conferimenti tassa d'esenzione dall'obbligo militare restituzione delle indennità di disoccupazione responsabilità dell'assicurazione militare rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 della Costituzione
che risulterebbe violato l'art. 81 della Costituzione per la
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla

ferma di leva prolungata), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra

Tarantino Antonio e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 287 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.D.E.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Genova, nel procedimento civile

instaurato da Tarantino Antonio contro l'I.N.A.D.E.L., diretto ad

ottenere la restituzione delle somme da lui versate per il riscatto

del servizio militare il quale era stato disposto dall'Ente con

deliberazione del 15 novembre 1984, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre

1987, n. 958, secondo cui il periodo di servizio militare è valido a

tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la

determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento

previdenziale del settore pubblico;

che risulterebbe violato l'art. 81 della Costituzione per la

mancata previsione del finanziamento della spesa subita

dall'I.N.A.D.E.L.;

che nel giudizio si è costituito l'I.N.A.D.E.L. che ha

concluso, in via principale, per la manifesta infondatezza della

questione in quanto la norma censurata non ha efficacia retroattiva

e, in via subordinata, per il suo accoglimento se si dovesse

estendere il benificio del computo del servizio militare anche a

coloro che benificiano della indennità premio di servizio alla fine

del rapporto di impiego;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione sia perché

il ricorrente aveva già ottenuto il riscatto e la computabilità del

servizio militare prestato e, quindi, non poteva aver diritto alla

restituzione delle somme già versate, sia perché la legge (art. 52)

ha previsto la copertura finanziaria a prescindere dal fatto che,

siccome la computabilità del servizio militare comporta un aumento

della retribuzione, si avrebbe anche un aumemto delle contribuzioni,

sia perché la legge non ha efficacia retroattiva siccome diretta

alla incentivazione della prestazione del servizio militare;

Considerato che il giudice remittente ha ritenuto l'applicabilità

della norma censurata al rapporto de quo disattendendo le tesi della

inapplicabilità della norma nella controversia per essere stato il

rapporto regolato dalla precedente normativa e della non

retroattività della norma censurata, sostenuta sia dall'Avvocatura

Generale dello Stato, sia dall'I.N.A.D.E.L. ed eventualmente

riproponibile in appello;

che, comunque, la legge in esame prevede la copertura

finanziaria della spesa sia pure a favore del Ministero della Difesa

(art. 52);

che l'obbligo del legislatore di indicare i mezzi per

fronteggiare nuove o maggiori spese va osservato con puntualità

rigorosa per le leggi che incidono sull'esercizio in corso per il

quale è stato consacrato, con l'approvazione del Parlamento,

l'equilibrio tra entrate e spese nell'ambito di una visione generale

dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria

dello Stato, ma non è richiesto con altrettanto rigore per le spese

gravanti sugli esercizi futuri essendo ammessa la possibilità di

ricorrere, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi,

all'inasprimento di quelli già esistenti, alla riduzione delle spese

già autorizzate, all'accertamento formale di nuove entrate,

all'emissione di prestiti ed, in genere, ad altre operazioni

finanziarie che assicurino la raccolta di fondi;

che non è nemmeno richiesta una puntuale e rigorosa previsione

della spesa che impegni più esercizi negli esatti termini e

nell'esatto importo ai quali, poi, debba corrispondere puntualmente

una copertura, essendo possibile effettuare il riscontro nei bilanci

dei vari esercizi (sentenza n. 12 del 1987);

che non è sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità

l'entità della copertura finanziaria, rimessa al giudizio del

Parlamento in sede di approvazione della legge;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme

sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), con

riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sollevata

dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI