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Ordinanza 64/1989 ECLI:IT:COST:1989:64 Generato dall'IA

Ordinanza 64/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 64/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella

Regesto Legislator

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art. 32 della Costituzione; Ordinanza 64/1989 · Corte costituzionale: della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella

Parole chiave

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indennità giornaliera di malattia congedo di malattia sospensione delle prestazioni estinzione della rendita d'invalidità allontanamento nonostante motivi di salute indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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art. 32 della Costituzione
che la violazione dell'art. 32 della Costituzione è dedotta in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori

della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3

novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente

tra Calvanese Giuseppe e la S.p.a. SIP, iscritta al n. 271 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.a. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 3 novembre

1987 (R.O. n. 271/88), emessa nel procedimento civile promosso da

Calvanese Giuseppe contro la S.p.a. SIP per ottenere la restituzione

delle somme trattenute dalla convenuta per il periodo 15-20 ottobre

1985, essendo l'attore risultato assente dal suo domicilio alla

visita medica di controllo, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge

11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, per il

lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo

domiciliare, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento

economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci giorni, per

violazione degli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio si è costituita la SIP S.p.a., la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che la questione, per il profilo sollevato, è stata

già dichiarata non fondata da questa Corte (Sentenza n. 78 del 1988

e ordinanza n. 943 del 1988);

che la violazione dell'art. 32 della Costituzione è dedotta in

linea puramente teorica ed assolutamente manca anche del giudizio di

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge

13 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento

agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI