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Ordinanza 63/1989 ECLI:IT:COST:1989:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

Regesto Legislator

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Ordinanza 63/1989 · Corte costituzionale: 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza deroga alla licenza edilizia principi che disciplinano le concessioni approvazione del regolamento sussidio per la costruzione effetto sospensivo della licenza edilizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dal

Pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Sgarbossa

Alfonso ed altri, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Svegliado Carlo;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza in data 3 dicembre 1987 (R.O. n.

199/88), il Pretore di Cittadella ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio

1985, n. 47, per il preteso contrasto con gli artt. 3 e 25 della

Costituzione, nella parte in cui detta norma prescriverebbe

l'insindacabilità da parte del giudice penale della legittimità del

provvedimento amministrativo di concessione per l'esecuzione di

varianti in corso di opera, così come ritenuto dall'indirizzo

giurisprudenziale, ormai prevalente, in tema di concessione edilizia

a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione;

che tale interpretazione della norma denunciata è stata fatta

propria dal Tribunale di Padova e che contro tale lettura della norma

si appunta la doglianza del giudice a quo;

Considerato che l'interpretazione della norma su cui il Pretore

fonda i propri dubbi di costituzionalità non lo vincola in alcun

modo e non lo costringe ad adeguarvisi (ordinanze n. 187 e n. 157 del

1983);

che, del resto, vige il principio più volte affermato da questa

Corte (sentenza n. 171 del 1986) secondo cui, tra più possibili

interpretazioni della norma, si deve scegliere l'interpretazione

ritenuta conforme alla Costituzione;

che, pertanto, la proposta questione si appalesa manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Cittadella con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI