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Ordinanza 60/1989 ECLI:IT:COST:1989:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione

Regesto Legislator

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art. 41 della Costituzione; Ordinanza 60/1989 · Corte costituzionale: ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione

Parole chiave

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indennità di disoccupazione per dirigenti libertà sindacale salari e spostamento della manodopera organo dell'assicurazione contro la disoccupazione rappresentante sindacale associazione di datori di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 41 della Costituzione
che sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione che garantisce
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con

ordinanza emessa il 25 maggio 1987 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto dalla Banca Popolare di Novara contro la Federazione

Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti, iscritta al n.

165 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione della Banca Popolare di Novara e

della Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi FIBA-CISL di Asti

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 25

maggio 1987 (pervenuta il 31 marzo 1988; R.O. n. 165/1988) in causa

tra Banca Popolare di Novara e Federazione Italiana Bancari ed

Assicurativi FIBA-CISL di Asti, avente ad oggetto impugnazione di

trasferimento di dirigente sindacale senza l'autorizzazione della

organizzazione sindacale di appartenenza, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, nella parte in cui non limita il numero dei dirigenti

sindacali aziendali il cui trasferimento è subordinato al nullaosta

delle organizzazioni sindacali di appartenenza;

che sarebbe violato l'art. 41 della Costituzione che garantisce

all'imprenditore la libertà di iniziativa economica;

che si sono costituite nel giudizio la Banca Popolare di Novara

la quale, in via principale, ha concluso per l'infondatezza della

questione trovando applicazione il limite stabilito dall'art. 23

della stessa legge n. 300 del 1970 e, in via subordinata, per lo

accoglimento, e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi

FIBA-CISL di Asti che ha concluso per la infondatezza della

questione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per l'inammissibilità e, in via gradata, per l'infondatezza della

questione;

Considerato che la Corte remittente non ha accertato in concreto

il numero dei dirigenti della rappresentanza sindacale della

succursale di Asti;

che, pertanto, la questione sollevata è priva di riscontri

obiettivi ed è puramente astratta onde non è stato effettuato il

giudizio di rilevanza nel giudizio incidentale di costituzionalità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,

della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di

lavoro e norme sul collocamento), in riferimento all'art. 41 della

Costitizine, sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI