Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 59/1989 ECLI:IT:COST:1989:59 Generato dall'IA

Ordinanza 59/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 59/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 59/1989 · Corte costituzionale: legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame;

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto alla rendita d'invalidità assicurazione per la vecchiaia pensione di anzianità soppressione delle rendite di invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità continuazione delle prestazioni d'invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità

pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal

Pretore di Camerino nel procedimento civile vertente tra Purini Rosa

e l'I.N.P.S., iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Camerino con ordinanza emessa il 27

gennaio 1988 (R.O. n. 125 del 1988) nel procedimento promosso da

Purini Rosa contro l'I.N.P.S. diretto ad ottenere il riconoscimento

del diritto all'assegno di invalidità con domanda presentata in

epoca successiva al compimento dell'età pensionabile, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12

giugno 1984, n. 222, per violazione degli artt. 3 e 38 della

Costituzione (disparità di trattamento conseguente all'epoca di

presentazione della domanda ed esclusione della tutela del rischio

invalidità);

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1988, ha

già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 12 giugno 1984, n. 222, ora impugnato con l'ordinanza in esame;

che, pertanto, essendo la norma censurata espunta

dall'ordinamento, la questione sollevata va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,

n. 222 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Camerino con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma

censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con

sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI