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Ordinanza 565/1989 ECLI:IT:COST:1989:565 Generato dall'IA

Ordinanza 565/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 565/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 565/1989 · Corte costituzionale: 392 (Disciplina delle locazioni

Parole chiave

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disdetta della locazione commerciale conduttore di locali commerciali recesso dal contratto cessazione d'attività protezione del conduttore contro le disdette estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo

comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni

di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1989

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Menicucci

Claudio e la S.p.A. S.I.E.L., iscritta al n. 367 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 4 aprile

1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma,

della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non contempla,

tra le ipotesi di esclusione del diritto all'indennità per la

perdita dell'avviamento commerciale anche il caso della cessazione

della locazione per mutuo consenso;

che il giudice a quo, rilevato che l'indennità in parola non

viene riconosciuta dalla norma impugnata in quattro distinte

fattispecie tutte riconducibili ad un comportamento imputabile al

conduttore, osserva che anche allorché la locazione cessa per mutuo

consenso si evidenzierebbe, da parte del conduttore medesimo, un

disinteresse per il rapporto che non giustificherebbe il suo diritto

a percepire l'indennità;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha richiesto anzitutto

la declaratoria d'inammissibilità per essere il tertium

comparationis costituito da una disposizione eccezionale, e, nel

merito, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'ipotesi all'esame del giudice a quo rientra

nella previsione dell'art. 34 della legge n. 392 del 1978 in quanto

assimilabile al recesso ad nutum ovvero alla disdetta del conduttore;

che, quindi, con riguardo a quest'ultimo soggetto, ciò che

rileva ai fini dell'esclusione del diritto all'indennità è

l'intento di non proseguire il rapporto alla scadenza ovvero di

interromperlo;

che siffatta manifestazione di volontà è componente intrinseca

alla fattispecie negoziale globalmente individuata come "risoluzione

per mutuo consenso" dal Pretore remittente, che peraltro non fornisce

indicazioni ulteriori circa la fattispecie di causa;

che, quindi, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 27

luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI