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Ordinanza 555/1989 ECLI:IT:COST:1989:555 Generato dall'IA

Ordinanza 555/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 555/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

Regesto Legislator

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Ordinanza 555/1989 · Corte costituzionale: sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

Parole chiave

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finanze regionali Stato regionale lite in materia di contribuzioni pubbliche evasione all'obbligo di contribuzione stato richiesto deduzione di versamenti a società di pubblica utilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989 (Disposizioni urgenti in materia di

evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Umbria,

Lombardia e Piemonte, notificati il 27 e il 28 giugno 1986,

depositati in cancelleria il 4, il 6 e l'8 luglio 1989 ed iscritti ai

nn. 58, 59, 60, 62 e 63 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 27

giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 maggio

1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) per

violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione

all'art. 5, della Costituzione;

che le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con ricorsi notificati

il 27 giugno 1989 e depositati il 6 luglio 1989, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 5,

77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi notificati il

28 giugno 1989 e depositati l'8 luglio 1989, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 per violazione degli artt. 24,

77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi;

Considerato che i cinque ricorsi, proposti contro lo stesso art. 6

del decreto-legge 29 maggio 1989, n.196, vanno riuniti per essere

decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 176, serie generale, del 29 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo: ord. n.447 del 1989), la questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n.87 e gli artt. 25 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 196 (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)

sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Veneto,

per violazione degli artt. 117, 118, 119 e 125, anche in relazione

all'art. 5, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e

Umbria, per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della

Costituzione e dalle Regioni Lombardia e Piemonte, per violazione

degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI