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Ordinanza 551/1989 ECLI:IT:COST:1989:551 Generato dall'IA

Ordinanza 551/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 551/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 224- bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della

Regesto Legislator

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art. 224- bis c.p; Ordinanza 551/1989 · Corte costituzionale: dell'art. 224- bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della

Parole chiave

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convalida del sequestro revoca del sequestro proroga della carcerazione preventiva sequestro conservativo privazione illegittima della libertà restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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art. 224- bis c.p
dell'art. 224- bis c.p.p.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con

ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Tribunale di Vicenza nel

procedimento penale a carico di Longo Eliana, iscritta al n. 307 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Longo Eliana, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 aprile

1989, pronunciata nel procedimento di riesame avverso il decreto di

convalida di un sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria nei

confronti di Longo Eliana - provvedimento emesso dal Procuratore

della Repubblica del luogo - ha sollevato, in riferimento agli artt.

13 e 14 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

224-bis, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930,

nella parte in cui non prevede che il termine di ventiquattro ore,

entro il quale il pubblico ministero deve convalidare con decreto

motivato il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria, sia

perentorio, ciò almeno secondo l'avviso della giurisprudenza

assolutamente prevalente, deducendone che, "ove il Tribunale del

riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224- bis

c.p.p. dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa

convalida (giacché una convalida tardiva dovrebbe considerarsi

tamquam non esset) e disporre l'immediata restituzione all'imputata

di quanto appreso dalla P.G. all'esito della perquisizione

domiciliare";

che nel presente giudizio si è costituita la parte privata

Longo Eliana, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Battista,

chiedendo che venga dichiarata "la illegittimità costituzionale

dell'art. 224- bis c.p.p. per violazione degli articoli 13 e 14 della

Costituzione nella parte in cui, giusto il richiamo operato dal

secondo comma dell'art. 14 alle 'garanzie prescritte per la tutela

della libertà personale'", non è prevista la revoca di diritto e la

caducazione di ogni effetto - cosi come stabilito dal richiamato

terzo comma dell'art. 13 - del sequestro operato dall'autorità di

pubblica sicurezza in un privato domicilio, qualora non segua entro

quarantotto ore provvedimento di convalida dell'autorità

giudiziaria", ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile,

perché il giudice a quo, nel dare atto di un indirizzo

giurisprudenziale assolutamente prevalente, ha con ciò stesso

riconosciuto "l'esistenza, oltre che la possibilità, di una diversa

interpretazione", senza precisare "se intende seguire quell'indirizzo

prevalente oppure discostarsene";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, approvato

con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, le cui disposizioni, ai sensi

dell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale), si direbbero immediatamente applicabili al procedimento a

quo, non operando nei suoi confronti il regime di ultrattività delle

disposizioni del codice abrogato, data l'assenza delle condizioni

previste dagli artt. 241 e 242 del detto decreto legislativo;

E che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI