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Sentenza 548/1989 ECLI:IT:COST:1989:548 Generato dall'IA

Sentenza 548/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 548/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Sentenza 548/1989 · Corte costituzionale: conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero

Parole chiave

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proprietà fondiaria agricola politica agricola fondi strutturali per l'agricoltura diritto successorio rurale zone rurali banca agricola

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna

notificato il 14 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26

successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1989, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n.

91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "Legge 817/71, ditta

Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 1989 e depositato il 26

giugno successivo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla lettera del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Gabinetto del Ministro,

prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71,

ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", lamentando la

violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché degli artt. 66,

primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo

comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

Secondo la ricorrente, mentre quest'ultima disposizione prevede

che, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale

gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà

contadina possa essere revocato, a domanda degli interessati, con

provvedimento dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per

territorio e, successivamente al 30 giugno 1972, degli organi

competenti delle regioni, al contrario la lettera impugnata afferma

la esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste

ad emanare i provvedimenti amministrativi di revoca del suddetto

vincolo.

Di qui la violazione delle competenze regionali, in quanto la

revoca del vincolo costituisce esercizio di funzioni amministrative

sicuramente rientranti nella materia dell'agricoltura piuttosto che

in quella, di competenza statale, del credito in agricoltura.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

eccependo la inammissibilità del ricorso perché non notificato

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo presso

l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di costituzione si precisa, comunque, che con nota in

data 21 giugno 1989, n. 23118, indirizzata al Presidente della Giunta

Regionale della Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'agricoltura

e delle foreste ha riconosciuto alla regione la competenza ad emanare

i provvedimenti di revoca del vincolo trentennale di indivisibilità,

oggetto del presente conflitto.

3. - Con una memoria depositata il 3 agosto 1989, la Regione

Emilia-Romagna ha dedotto che, a seguito della nota del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste dell'11 giugno 1989, n. 23118, che

ha riconosciuto la competenza rivendicata con il ricorso per

conflitto di attribuzione, è venuto meno il proprio interesse alla

prosecuzione del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata la

cessazione della materia del contendere.

1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro,

prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71,

ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", in quanto,

rivendicando il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

di revocare, in caso di successione ereditaria, il vincolo

trentennale di indivisibilità gravante sui fondi a garanzia dei

crediti agevolati per la proprietà contadina, ai sensi dell'art. 11

della legge 14 agosto 1971, n. 817, violerebbe l'art. 117 della

Costituzione, nonché gli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 aprile 1971,

n. 817.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi per il

tramite dell' Avvocatura Generale dello Stato, pur precisando che con

successiva lettera in data 21 giugno 1989, prot. 23117 - Gabinetto

del Ministro, avente ad oggetto "Legge 14 agosto 1971, n. 817 -

Competenza alla rimozione del vincolo trentennale di

indivisibilità", il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha

riconosciuto la competenza regionale rivendicata, ha eccepito la

inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto presso

l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo.

2. - L'eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei

Ministri va accolta.

Questa Corte, con la sentenza n. 13 del 1960 ha già avuto modo di

affermare che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25

marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in

giudizio dello Stato) non valgono per i giudizi che si svolgono

dinanzi alla Corte costituzionale, traendo da ciò la conseguenza

della irritualità, peraltro in quel giudizio non dichiarata, della

notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata

soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

La Corte non ritiene che sussistano ragioni tali per modificare

quell'affermazione, tanto più che la successiva legge 3 aprile 1979,

n. 103 (Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),

nell'attribuire all'Avvocatura Generale dello Stato la rappresentanza

e la difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte

costituzionale (art. 9, primo comma), ha precisato che "l'art. 1

della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi

dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi

regionali" (art. 10, terzo comma).

Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, pertanto,

essendo stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri

soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come risulta dalla

relata di notifica in data 14 agosto 1989, deve essere dichiarato

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei

confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot.

91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto "L. 817/71, ditta

Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI