Ordinanza 540/1989 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IALucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 540/1989 · Corte costituzionale: Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promossi con ordinanze emesse il 21 febbraio 1989 dal Tribunale di
Lucca, il 3 novembre 1988 dal Tribunale di Modena, l'8 marzo 1989 dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, il 21 febbraio
1989 dal Tribunale di Prato e il 10 marzo 1989 dal Tribunale di
Tolmezzo, rispettivamente iscritte ai nn. 295, 305, 308, 317 e 325
del registro ordinanze 1989 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 25, 26 e 27, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Lucca, con ordinanza 21 febbraio 1989
(Reg. ord. n. 295/1989); il Tribunale di Modena, con ordinanza 3
novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/1989); il Tribunale di Prato, con
ordinanza 21 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/1989); il Tribunale di
Tolmezzo, con ordinanza 10 marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/1989) nonché
il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 8
marzo 1989 (Reg. ord. n. 308/1989) hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato
l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato ed ha concluso per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza della questione;
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., dai Tribunali di Lucca con ordinanza 21
febbraio 1989 (Reg. ord. n. 295/89) di Modena con ordinanza 3
novembre 1988 (Reg. ord. n. 305/89) di Prato con ordinanza 21
febbraio 1989 (Reg. ord. n. 317/89) e di Tolmezzo con ordinanza 10
marzo 1989 (Reg. ord. n. 325/89) nonché dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Firenze con ordinanza 8 marzo 1989 (Reg. ord.
n. 308/89).
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI