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Ordinanza 53/1989 ECLI:IT:COST:1989:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della

Regesto Legislator

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art. 5 della Costituzione; Ordinanza 53/1989 · Corte costituzionale: procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della

Parole chiave

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autorizzazione in materia di protezione della natura violazione degli oneri dell'autorizzazione legittimazione a contestare licenza divieto di accedere a un dato territorio violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero parchi naturali

Disposizioni normative citate

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art. 5 della Costituzione
d'Aosta), ed all'art. 5 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del

regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (Costituzione di un

"Parco Nazionale" presso il gruppo del "Gran Paradiso" nelle Alpi

Graie), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con

ordinanza emessa il 5 maggio 1988 dal Pretore di Aosta nel

procedimento civile vertente tra Cavagnet Luigi e il Presidente della

Giunta regionale della Valle d'Aosta, iscritta al n. 347 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Cavagnet Luigi, della Comunità

Montana Gran Paradiso e del Comune di Cogne, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Aosta, con ordinanza del 5 maggio 1988,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle

d'Aosta), ed all'art. 5 della Costituzione, questione di legittimità

degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584,

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a norma dei quali

nessuna costruzione può essere eseguita all'interno del Parco

Nazionale del Gran Paradiso senza l'autorizzazione rilasciata

dall'Ente Parco, prevedendosi, altrimenti, una sanzione pecuniaria a

carico del trasgressore;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1029 del 1988, ha

ritenuto che "spetta unicamente alla legge statale stabilire la

struttura tipo dell'organizzazione preposta alla tutela del parco e i

principali poteri spettanti agli organi previsti, compresi i tipi di

vincoli adottabili per la salvaguardia delle finalità del parco" e

che "l'attuale legislazione nazionale operante nei confronti del

Parco del Gran Paradiso... vincola, per i punti appena detti, il

legislatore regionale";

che - avendo il giudice a quo denunciato gli artt. 10 e 14 del

regio decreto-legge 3 febbraio 1922, n. 1584, convertito nella legge

17 aprile 1925, n. 473, in quanto, con il richiedere l'autorizzazione

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso per la realizzazione di

qualsiasi costruzione all'interno del Parco e con l'irrogare una

sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, si porrebbero in

contrasto sia con l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della

potestà legislativa e amministrativa ai sensi degli artt. 2, lettere

d), f), g) e l), e 4 dello Statuto speciale, sia con il principio

costituzionale della tutela delle autonomie locali (art. 5 della

Costituzione) - della ratio decidendi posta a base della sopra

ricordata sentenza n. 1029 del 1988 deve farsi applicazione anche

nella presente fattispecie;

e che, quindi, non essendo addotti nell'ordinanza di rimessione

argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminate dalla Corte, la

questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10 e 14 del regio decreto-legge 3 dicembre

1922, n. 1584 (Costituzione di un "Parco Nazionale" presso il gruppo

del "Gran Paradiso" nelle Alpi Graie), convertito nella legge 17

aprile 1925, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 della

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la

Valle d'Aosta), e 5 della Costituzione, dal Pretore di Aosta con

ordinanza del 5 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI