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Ordinanza 529/1989 ECLI:IT:COST:1989:529 Generato dall'IA

Ordinanza 529/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 529/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato,

Regesto Legislator

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art. 700 cod. proc. civ; Ordinanza 529/1989 · Corte costituzionale: Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato,

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale opposizione al precetto esecutivo sospensione dell'esecuzione misura cautelare nel diritto di esecuzione assistenza amministrativa fiscale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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art. 700 cod. proc. civ
della detta esecuzione ex art. 700 cod. proc. civ., la questione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a 21

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno

1989 dal Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, nel

procedimento promosso da Ricci Luciano ed altri contro

l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 418 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Ricci

Luciano ed altri contro l'Ammministrazione delle finanze dello Stato,

il Pretore di Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con ordinanza del

1° giugno 1989 sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. da 15 a

21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, i quali non consentono alle

commissioni tributarie il potere di sospendere in via cautelare

l'esecuzione forzata per la riscossione delle imposte iscritte a

ruolo e contestate;

che, secondo il Pretore, il difetto di tale potere dava luogo ad

un irragionevole privilegio del fisco e quindi ad una menomazione

della eguale tutela giurisdizionale spettante al contribuente;

che, ad avviso del medesimo giudice, adito per la sospensione

della detta esecuzione ex art. 700 cod. proc. civ., la questione,

rilevante nel giudizio tributario, tale si presentava anche nel

procedimento pendente davanti a lui poiché i contribuenti, parti in

causa, non avrebbero potuto invocare l'art. 700 cit., quale rimedio

residuale, se le norme impugnate avessero previsto il potere di

sospensione da parte della commissione tributaria;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o, in subordine,

la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la questione è manifestamente infondata in quanto

le norme impugnate concernono in via diretta il processo tributario;

né regge la conseguenza che il giudice rimettente pretende di trarre

sul giudizio pretorile, perché, come questa Corte ha già ricordato

nella sent. n. 63 del 1982, e in seguito numerose volte ribadito, il

potere di sospensione dell'esecuzione forzata per la riscossione

delle imposte è esclusivamente attribuito, dall'art. 39 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, all'intendente di finanza, contro la cui

determinazione negativa sono esperibili i rimedi propri della

giurisdizione amministrativa, mentre nessun potere spetta al pretore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. da 15 a 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dal Pretore di

Lucca, Sezione staccata di Viareggio, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI