Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 527/1989 ECLI:IT:COST:1989:527 Generato dall'IA

Ordinanza 527/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 527/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 527/1989 · Corte costituzionale: annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti a pensione aliquota della rendita d'invalidità riduzione della rendita rendita per menomazione dell'integrità contributi di previdenza impagati riscossione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso

con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte di cassazione

nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Tamone Bruno

iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 febbraio 1989 dalla Corte

di cassazione nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Tamone

Bruno è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 1988), "interpretato nel senso che prevede la

prescrizione quinquennale dei ratei di pensione che per qualsiasi

ragione, e quindi anche perché non richiesti o non liquidati, non

siano stati posti in pagamento", per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che pertanto la sollevata questione va ora dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 novembre 1988

n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 289 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI