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Ordinanza 526/1989 ECLI:IT:COST:1989:526 Generato dall'IA

Ordinanza 526/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 526/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 526/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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revoca disciplinare abbandono del procedimento per infrazione stradale licenziamento del pubblico dipendente trasferimento disciplinare soppressione di prestazioni d'invalidità dimissioni del governo

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario),

promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di

Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e

l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 261 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore

di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e

l'Ente Ferrovie dello Stato è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425

(Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui

prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia

luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3

Cost.;

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 971

del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella

impugnata;

che peraltro, a seguito della riforma di cui alla legge 17

maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente

Ferrovie dello Stato è regolata, ai sensi dell'art. 21 della stessa

legge, dalla contrattazione collettiva;

che, risultando essere entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il

relativo contratto nazionale di lavoro 1987/1989 con regolamentazione

ex novo della materia, si impone la restituzione degli atti al

giudice a quo perché effettui un nuovo esame della rilevanza della

questione nella fattispecie oggetto del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI