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Ordinanza 519/1989 ECLI:IT:COST:1989:519 Generato dall'IA

Ordinanza 519/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 519/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 519/1989 · Corte costituzionale: ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre

Parole chiave

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calcolo dell'indennità indennità di residenza prestazione all'indipendente calcolo della prestazione determinazione dei compensi pigione iniziale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
b) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo,

ottavo, nono, decimo e undicesimo comma, del decreto-legge 9 dicembre

1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,

con modificazioni, in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con

ordinanza emessa il 30 marzo 1989 dal Pretore di Ispica nel

procedimento civile vertente tra Cilia Giuseppe ed altri e Stornello

Salvatore, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (R.O. n. 329

del 1989), il Pretore di Ispica, nel giudizio tra Cilia Giuseppe ed

altri e Stornello Salvatore, avente ad oggetto rilascio di immobile

e, in via riconvenzionale, pagamento dell'indennità di avviamento

commerciale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma, del

decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui determina

astrattamente ed in misura fissa, la indennità di avviamento che

deve essere corrisposta dal locatore al conduttore in caso di cessata

locazione commerciale, commisurandola solo alla entità del canone e

non anche al tipo di attività in concreto esercitata o all'effettivo

valore dell'avviamento commerciale;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati:

a) gli artt. 41 e 42, secondo comma, della Costituzione,

limitandosi l'iniziativa economica del conduttore ed il godimento

della proprietà privata;

b) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di

trattamento che si verifica tra locatore e conduttore, imponendosi al

primo il pagamento di una somma di denaro a mero titolo di buonuscita

ingiustificata sotto il duplice profilo della perdita dell'avviamento

da parte del conduttore e dell'incremento di valore acquisito

dall'immobile per l'incorporazione dell'avviamento, nonché tra i

conduttori in quanto l'indennizzo, in situazioni uguali, è

determinato in misura disuguale e non commisurato alla effettiva

perdita patrimoniale conseguente al rilascio dell'immobile;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come già affermato da questa Corte (sentenze nn.

73 del 1966, 36 del 1980, 128 e 300 del 1983, 108 del 1986, 882 del

1988; ordinanze nn. 583 del 1987, 115, 116 e 481 del 1989), la

indennità posta a carico del locatore e a favore del conduttore che

rilascia l'immobile destinato ad uso commerciale serve a compensarlo

della perdita che subisce per la cessazione dell'avviamento

commerciale, mentre il locatore consegue un arricchimento per effetto

dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per

l'attività svolta dal conduttore;

che la indennità non lede l'iniziativa economica spettante

all'imprenditore ma la tutela, ed è comunque correlata alla funzione

sociale che rimane attuata;

che la determinazione della stessa indennità è affidata alla

scelta del legislatore, che è incensurabile nel giudizio di

costituzionalità siccome non affetta da palese irrazionalità;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, settimo, nono, decimo e undicesimo comma,

del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia

di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da

quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6

febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 41, 42, secondo

comma, 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ispica con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI