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Ordinanza 518/1989 ECLI:IT:COST:1989:518 Generato dall'IA

Ordinanza 518/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 518/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 518/1989 · Corte costituzionale: dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Parole chiave

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tassazione dell'IVA crescita in giudicato della tassazione amministrazione fiscale notificazione viziata impugnazione di decisioni amministrative differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516,

promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dalla Commissione

Tributaria di I grado di Siracusa sul ricorso proposto da Dente

Antonino contro l'Ufficio I.V.A. di Siracusa, iscritta al n. 306 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 (R.O. n.

306 del 1989), la Commissione Tributaria di I grado di Siracusa, nel

giudizio promosso da Dente Antonino per ottenere la dichiarazione di

illegittimità dell'atto di irrogazione definitiva di sanzioni

notificatogli dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Siracusa, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,

nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui consente la

notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica da parte

dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della

dichiarazione integrativa anziché sino a quella di entrata in vigore

dello stesso decreto-legge n. 429 del 1982;

che, secondo la remittente, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione in quanto, conferendosi all'Ufficio finanziario la

facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in

vigore del decreto-legge in esame, purché anteriormente alla

dichiarazione integrativa, lo si farebbe risultare arbitro di

determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente

consentendogli di godere o no della definizione agevolata;

Considerato che questa Corte ha dichiarato la questione sollevata

non fondata con la sentenza n. 575 del 1988 e, successivamente,

manifestamente infondata con le ordinanze nn. 1075 del 1988, 119 e

121 del 1989;

che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429

(Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui

redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle

pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella

legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di

Siracusa con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI