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Ordinanza 515/1989 ECLI:IT:COST:1989:515 Generato dall'IA

Ordinanza 515/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 515/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed

Regesto Legislator

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Ordinanza 515/1989 · Corte costituzionale: 2, settimo ed

Parole chiave

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commissioni di controllo disposizioni sul trattamento economico indipendenza dell'organo di controllo indipendenza dei giudici confronto dei redditi determinazione dei compensi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed

ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e

Colla Giorgio contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Colla

Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l'accertamento di redditi ai

fini dell'ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania

con ordinanza del 31 marzo 1989 (reg. ord. n. 280 del 1989)

sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed

ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;

che secondo il Collegio rimettente il sistema di retribuzione

dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado,

commisurato al numero dei ricorsi decisi, poteva indurre le

Commissioni stesse a non sollevare questioni di legittimità

costituzionale, onde ottenere l'immediata percezione del compenso,

ciò che non trovava fondamento nella legge delega per la riforma

tributaria 9 ottobre 1971 n. 825 e ledeva il principio di

indipendenza dei componenti stessi;

che la Commissione dubitava ancora della ragionevolezza del

detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti avrebbe potuto

talvolta comportare per i componenti delle commissioni compensi

superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente della Commissione

centrale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza

della questione;

Considerato che gli artt. 2, 13 e 13- bis d.P.R. n. 636 del 1972

sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono,

rispettivamente, ai criteri di nomina di componenti le commissioni

tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria;

che la censura concernente l'asserito eccesso di delega è

manifestamente infondata in quanto la citata legge n. 825 del 1971

non prescrive alcuno specifico criterio per la corresponsione del

compenso e quindi non vieta che questo sia ragionevolmente

commisurato sul numero dei ricorsi decisi;

che l'indipendenza del giudice da ogni altro potere non è

toccata da norme relative alla sua retribuzione

(v. ord. n. 379 del 1989);

che peraltro, come già detto, il detto criterio non si presenta

come irragionevole, non risultando così valicati i limiti della

discrezionalità riservata al legislatore;

che pertanto la questione si presenta sotto tutti i profili

dedotti come manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 12, 13 e 13-bis

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3,

76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI