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Ordinanza 513/1989 ECLI:IT:COST:1989:513 Generato dall'IA

Ordinanza 513/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 513/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 1277 cod. civ, art. 1221 cod. civ; Ordinanza 513/1989 · Corte costituzionale: 1277 del codice

Parole chiave

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assegno bancario risarcimento del danno civile offesa al credito onorario dell'architetto divieto di finanziamento monetario rateizzazione del debito

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
art. 1277 cod. civ
dell'art. 1277 cod. civ. "nella parte in cui dispone che nelle
art. 1221 cod. civ
dall'art. 1221 cod. civ., ma continua a gravare sul creditore, il cui
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Pretore

di Roma nel procedimento civile vertente tra la Soc. "STE.MO" e

Calcagno Carlo, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dalla

società STE.MO contro l'arch. Carlo Calcagno per ottenerne la

condanna al pagamento di lire 1.052.780 (comprensive dell'importo di

un assegno bancario risultato scoperto e delle spese di protesto)

più gli interessi legali e i danni da svalutazione monetaria, il

Pretore di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, pervenuta alla

Corte il 13 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1277 cod. civ. "nella parte in cui dispone che nelle

obbligazioni pecuniarie il rischio inerente a fenomeni svalutativi o

inflattivi, verificatisi durante la mora del debitore, non si

trasferisce su quest'ultimo in conformità di quanto disposto

dall'art. 1221 cod. civ., ma continua a gravare sul creditore, il cui

credito viene estinto dal tardivo pagamento della quantità di valuta

originariamente stabilita";

che la questione è stata sollevata dal giudice remittente dopo

avere pronunziato sentenza parziale di condanna del convenuto al

pagamento della somma su indicata e degli interessi moratori a sensi

dell'art. 1224, primo comma, cod. civ., "riservando al definitivo la

pronunzia in ordine ai danni da svalutazione monetaria";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che l'ordinanza pretorile tende a eliminare l'ostacolo

opposto dall'art. 1277 cod. civ. alla rivalutazione della somma

oggetto dell'obbligazione principale nella misura del tasso di

inflazione verificatosi dal giorno della mora del debitore, la quale,

se la questione fosse accolta, avrebbe l'effetto di trasformare

l'obbligazione di valuta in obbligazione di valore;

che tale prospettazione del thema decidendum, a parte

l'incongruenza col petitum formulato dall'attrice, è contraddittoria

con la sentenza parziale che ha già determinato l'oggetto della

condanna del debitore all'adempimento applicando il principio

nominalistico, onde nel prosieguo del giudizio a quo non potrà più

venire in considerazione l'art. 1277, ma soltanto l'art. 1224,

secondo comma, ai fini del risarcimento del maggior danno sofferto

dal creditore a causa dell'impossibilità di reimpiego della somma,

che si provi essere concretamente derivata dall'inadempimento;

che pertanto la questione è sfornita di rilevanza ai sensi

dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26 della legge ora citata e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1277 del codice civile,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI