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Ordinanza 51/1989 ECLI:IT:COST:1989:51 Generato dall'IA

Ordinanza 51/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 51/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 51/1989 · Corte costituzionale: ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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rinvio del dibattimento sospensione dell'istruzione inattività successiva alla sospensione facoltà di astenersi dal testimoniare diritto di essere sentito sospensione della procedura di fallimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 431 e 432

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3

maggio 1988 dal Pretore di Montebelluna nel procedimento penale a

carico di Sech Sandro ed altro, iscritta al n. 336 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Montebelluna, con ordinanza del 3

maggio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 431 e 432

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono

l'obbligo di sospendere il dibattimento in assenza del difensore di

fiducia per legittimo impedimento dello stesso";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata in quando già decisa con sentenza n. 177 del 1972;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 177 del 1972, ha

dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 498 del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'obbligo

di rinviare il dibattimento nel caso di legittimo impedimento del

difensore", in base alla duplice considerazione che "anche il

legittimo impedimento del difensore di fiducia può costituire di per

sé motivo sufficiente per il rinvio, o la sospensione, del

dibattimento, quando risulti che questi non possa venir sostituito da

un difensore d'ufficio senza pregiudizio per gli interessi

dell'imputato" e che,"secondo la comune prassi interpretativa e

secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non può essere

negato al difensore d'ufficio, nominato statim in luogo di quello di

fiducia che non si presenti, un congruo termine per lo studio degli

atti e la preparazione della difesa, pena la nullità assoluta di cui

all'art.185, n. 3, del codice di procedura penale";

e che la stessa ratio decidendi risulta applicabile anche alla

presente questione, non adducendosi da parte del giudice a quo

argomenti diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 431 e 432 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Montebelluna con ordinanza del 3 maggio

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI