Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 509/1989 ECLI:IT:COST:1989:509 Generato dall'IA

Ordinanza 509/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 509/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 53 della Costituzione; Ordinanza 509/1989 · Corte costituzionale: contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali

Parole chiave

Generato dall'IA
dichiarazione dei redditi diritti del contribuente imposta sugli utili dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione proventi esenti da imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 della Costituzione
nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta dovuta è
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime del reddito tributario dei dividendi e degli aumenti di

capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre

norme in materia fiscale e societaria), promossi con n. 2 ordinanze

emesse il 18 settembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado

di Monza sui ricorsi proposti da Gamboni Paolo contro l'Ufficio II.

DD. di Monza, iscritti ai nn. 275 e 276 del registro ordinanze 1989,

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel procedimento promosso da Gamboni Paolo per

ottenere l'annullamento dell'accertamento con cui si rettificava la

dichiarazione ai fini dell'IRPEF per l'anno 1980, con ordinanza del

18 settembre 1987, pervenuta alla Corte il 23 maggio 1989 (R.O. n.

275 del 1989), la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in

cui subordina la detraibilità del credito di imposta spettante al

contribuente per la tassazione degli utili della società di capitali

alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi

presentata;

che, a parere della Commissione remittente, risulterebbero

violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità

di trattamento che si verifica tra coloro che non adempiono

completamente e correttamente agli obblighi di dichiarazione dei

redditi e coloro che vi adempiono correttamente e completamente,

nonché l'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta dovuta è

determinata non in funzione degli accertati indici di ricchezza ma in

funzione degli obblighi formali e strumentali violati;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso

per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che la stessa Commissione Tributaria di primo grado di Monza,

nel procedimento promosso dallo stesso Gamboni Paolo per l'anno 1981,

con ordinanza di pari data (R.O. n. 276 del 1989), ha sollevato

identica questione;

Considerato che i due ricorsi, siccome prospettano la stessa

questione, possono essere riuniti e decisi con lo stesso

provvedimento per l'evidente connessione;

che la stessa questione è stata dichiarata infondata con la

sentenza n. 186 del 1982 e manifestamente infondata con le ordinanze

n. 130 e n. 940 del 1988;

che non sono stati proposti motivi nuovi e diversi per mutare le

precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i ricorsi e dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime

tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del

capitale minimo delle società ed altre norme in materia fiscale e

societaria), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,

sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Monza, con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI