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Ordinanza 494/1989 ECLI:IT:COST:1989:494 Generato dall'IA

Ordinanza 494/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 494/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 494/1989 · Corte costituzionale: 1, primo comma,

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente disparità di trattamento posizioni amministrative del funzionario riconoscimento dei titoli professionali riconoscimento delle qualifiche professionali incapacità lavorativa psichiatrica

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché
art. 3 della Costituzione
che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti

la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in

posti di infermiere professionale), promosso con ordinanza emessa il

5 maggio 1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -

Sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la

Regione Campania ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale

Amministrativo Regionale della Campania - Sez. di Salerno, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo

comma, della legge Regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nella parte

in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di

infermiere professionale spetti, oltre che a chi abbia ottenuto il

diploma a seguito della frequenza dei corsi di straordinaria

riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché

a seguito della frequenza del corso previsto dal d.P.R. 13 ottobre

1975, n. 867, anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo

in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato

dal d.m. 30 settembre 1938;

che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3 Cost., giacché

con la previsione impugnata la legge avrebbe determinato una

ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che si trovano

in una condizione sostanzialmente identica;

Considerato che - come si osserva nella stessa ordinanza di

rimessione - il diploma di infermiere professionale secondo la

disciplina del d.m. 30 settembre 1938 prevedeva una durata biennale,

anziché triennale, del corso di studi, con un programma di

insegnamento diverso e comunque più contenuto;

che, inoltre - come sempre l'ordinanza sottolinea - la norma

impugnata è diretta ad incentivare la qualificazione del personale

infermieristico delle unità sanitarie della Regione, mediante il

riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano

superato gli speciali corsi abilitanti previsti dalla legge n. 243

del 1980 o il normale corso di studi per infermieri professionali

disciplinato dal d.P.R. n. 867 del 1975;

che la previsione dei titoli e delle modalità concernenti

l'inquadramento giuridico ed economico del personale, previsione

diretta a promuoverne il perfezionamento professionale, rientra

nell'apprezzamento discrezionale del legislatore e non si presta di

per sé ad essere sindacata dal giudice delle leggi, tranne che nella

sua formulazione non si incorra in palesi irrazionalità o nella

violazione di altre regole costituzionali;

che ciò non può certo ravvisarsi nel caso di specie, dato che

la stessa ordinanza di rimessione, pur invocando soltanto il

principio di eguaglianza, dà conto della diversità delle situazioni

considerate dalla legge;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge Regione Campania

3 gennaio 1983, n. 3 (Norme concernenti la trasformazione di posti di

infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere

professionale), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -

Sezione di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI