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Ordinanza 492/1989 ECLI:IT:COST:1989:492 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question on Art. 175 CP as already declared unconstitutional.

Numero d'incarto Ordinanza 492/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 175 of the Penal Code manifestly inadmissible. The Pretore of Verona challenged the one million lire monetary fine limit for non-mention of conviction, arguing it violated Articles 3 and 27 of the Constitution. The Court rejected this because the provision had already been ruled unconstitutional in part by a previous decision in 1988, rendering the new inquiry unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged provision has already been declared unconstitutional in part by a prior judgment.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility already declared unconstitutional Art. 175 Penal Code non-mention of conviction monetary fine limit Corte Costituzionale manifestly inadmissible sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 304 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma

primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19

dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico

di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19

dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in cui

determina nella somma di lire un milione il limite della pena

pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non

menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile

poiché l'art. 175 codice penale è già stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del

1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale

- nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il

limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il

beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di

Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già

dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI