Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question on Art. 175 CP as already declared unconstitutional.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 175 of the Penal Code manifestly inadmissible. The Pretore of Verona challenged the one million lire monetary fine limit for non-mention of conviction, arguing it violated Articles 3 and 27 of the Constitution. The Court rejected this because the provision had already been ruled unconstitutional in part by a previous decision in 1988, rendering the new inquiry unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged provision has already been declared unconstitutional in part by a prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma
primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19
dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico
di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19
dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in cui
determina nella somma di lire un milione il limite della pena
pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non
menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione;
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile
poiché l'art. 175 codice penale è già stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del
1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale
- nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il
limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il
beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di
Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già
dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI