Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 488/1989 ECLI:IT:COST:1989:488 Generato dall'IA

Sentenza 488/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 488/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Sentenza 488/1989 · Corte costituzionale: previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

Parole chiave

Generato dall'IA
reintegrazione dei beneficiari di una rendita suddivisione della previdenza professionale rendita d'invalidità della previdenza professionale trattamento economico, previdenza sociale mantenimento della previdenza indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso

con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di

pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale artigiani,

aveva richiesto l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20

aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui

preclude l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico

del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti

citata.

Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo

stata oggetto di numerose decisioni d'illegittimità costituzionale,

dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.

1. - Il Pretore rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente

l'integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del

Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di

pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.

2. - La questione è fondata.

Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad

una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già

dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del

1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e

non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.

Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha

conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità

di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali

"afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale" onde

"la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari"

(cfr. sentenza n. 355 del 1989).

Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio

d'eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi

l'auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un

sollecito adeguamento da parte dell'I.N.P.S. alle ormai consolidate

affermazioni in materia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d'invalidità a

carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del

cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo

anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI