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Ordinanza 483/1989 ECLI:IT:COST:1989:483 Generato dall'IA

Ordinanza 483/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 483/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri, iscritta al n. 200

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 483/1989 · Corte costituzionale: 200

Parole chiave

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responsabilità amministrativa responsabilità per i danni ambientali imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico responsabilità degli amministratori risarcimento per errore giudiziario pubblici ufficiali

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
c) l'art. 3 della Costituzione, per il diverso regime che,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo e

terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),

promosso con ordinanza emessa il 1› dicembre 1987 dalla Corte dei

Conti - Sez. I giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità

promosso nei confronti di Cimini Giorgio ed altri, iscritta al n. 200

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale -

con ordinanza del 1° dicembre 1987, pervenuta alla Corte

costituzionale il 4 aprile 1989 (R.O. n. 200 del 1989), emessa nel

giudizio di responsabilità promosso nei confronti di Cimini Giorgio

ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n.

349;

che ad avviso del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 103, secondo comma, della Costituzione, perché la

Corte dei conti viene privata della giurisdizione su di una materia

che, per caratteristiche soggettive ed oggettive, rientra tra quelle

ad essa costituzionalmente riservate;

b) gli artt. 97, primo comma, e 24, primo comma, della

Costituzione, perché viene meno, in subiecta materia, una delle

connotazioni fondamentali dei giudizi innanzi alla Corte dei conti,

rappresentata dall'impulso d'ufficio, e cioè dalla iniziativa

giudiziale in capo al Procuratore Generale, che risponde, nel

contempo, alla esigenza di rispetto del principio di imparzialità e

buon andamento dell'amministrazione e di quello della tutela

giurisdizionale di diritti ed interessi;

c) l'art. 3 della Costituzione, per il diverso regime che,

senza alcuna giustificazione di ragionevolezza, si instaura per i

funzionari pubblici responsabili di danno ambientale rispetto a

quelli ai quali siano da ascrivere altre fattispecie di

responsabilità;

Considerato che la questione è già stata dichiarata infondata

(sentenza n. 641 del 1987) e manifestamente infondata (ordinanza n.

1162 del 1988);

che non sono stati addotti ragioni o motivi nuovi che possano

fondare una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, secondo e terzo comma, della legge 8

luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme

in materia di danno ambientale), in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, primo comma, 97, primo comma, e 103, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA