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Ordinanza 482/1989 ECLI:IT:COST:1989:482 Generato dall'IA

Ordinanza 482/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 482/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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l'integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilità fruiti dai

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 482/1989 · Corte costituzionale: l'integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilità fruiti dai

Parole chiave

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reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita scalare diritti a pensione compensazione della rendita d'invalidità pensione alimentare d'indigenza suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi); dell'art. 1, secondo comma, della legge 12

agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per

l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti

degli artigiani e loro familiari); dell'art. 1, secondo comma, della

legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di

pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei

coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); promosso con ordinanza

emessa il 6 dicembre 1988 dal Pretore di Brescia nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Zeni Margherita;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti

tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S., aventi ad oggetto

l'integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilità fruiti dai

ricorrenti, già titolari di trattamenti pensionistici diretti, il

Pretore di Brescia, con ordinanza in data 6 dicembre 1988 (R.O. n.

118 del 1989), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613;

b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339;

c) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

che tali norme sono state censurate, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto

all'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità

rispettivamente erogate dai Fondi speciali per i commercianti, per

gli artigiani e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nei

confronti di titolari di pensione diretta I.N.P.S.;

Considerato che tutte le questioni suddette appaiono

manifestamente inammissibili per essere state le norme censurate già

dichiarate, nella medesima parte, costituzionalmente illegittime e

precisamente, quanto alla questione sub a), con sentenza n. 1086 del

1988, quanto alla questione sub b) con sentenza n. 81 del 1989 e,

infine, quanto alla questione sub c) con la sentenza n. 373 del 1989;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per

essere già state le norme censurate espunte dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti

attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento

degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi); dell'art.

1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni

per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla

Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari); dell'art.

1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei

trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia

di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di

Brescia con l'ordinamento in epigrafe, perché già dichiarati

costituzionalmente illegittimi, rispettivamente con le sentenze nn.

1086 del 1988, 81 del 1989 e 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA