Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 48/1989 ECLI:IT:COST:1989:48 Generato dall'IA

Ordinanza 48/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 48/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 48/1989 · Corte costituzionale: il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita ricalcolo delle prestazioni complementari compensazione della rendita incasso dei contributi di mantenimento revisione delle prestazioni d'invalidità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, e 8 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative

al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza

emessa il 27 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per

il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Zumin Eugenio contro

il Ministero di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 596 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

magistrato ordinario in pensione, aveva richiesto l'attribuzione

delle maggiorazioni periodiche di stipendio previste per i magistrati

della Corte dei conti dagli artt. 2, lettera d), della legge 16

dicembre 1961, n. 1308, e 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,

il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia,

con ordinanza emessa il 27 aprile 1988, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto

1984, n. 425;

che il giudice a quo osserva come la prima delle norme impugnate

abbia sancito - operando in via interpretativa - la spettanza degli

aumenti periodici de quibus ai soli magistrati della Corte dei conti,

mentre l'art. 8 ha previsto, con efficacia retroattiva, il recupero

delle somme già ottenute in via giudiziale ed amministrativa, onde,

in conseguenza di tale disciplina, sarebbe risultata codificata una

situazione di disparità di retribuzioni pur in corrispondenza di

funzioni tra le varie categorie di magistrati;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 1047 del 22 novembre

1988, sulla base della ratio sottesa alla sentenza n. 413 del 24

marzo 1988, in cui questa Corte ha rilevato come l'impugnato art. 1,

oltre all'eliminazione delle incertezze interpretative, sia volto a

costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio

della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le

categorie dei magistrati" (cfr. altresì ord. n. 1083 del 24 novembre

1988);

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 8 della legge 6 agosto

1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI