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Ordinanza 474/1989 ECLI:IT:COST:1989:474 Generato dall'IA

Ordinanza 474/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 474/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 8, del

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Ordinanza 474/1989 · Corte costituzionale: 2941, n. 8, del

Parole chiave

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sospensione delle prestazioni termine di sospensione sospensione dei lavori proseguimento dell'erogazione delle prestazioni cessazione dell'attività lucrativa rinuncia a pretese di salario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 8, del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1988 dal

Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

l'Ente Ferrovie dello Stato e Bevilacqua Mario ed altri, iscritta al

n. 90 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di costituzione di Bevilacqua Mario ed altro, di

Traverso Adolfo, di Pianese Gianfranco e di Scalzo Francesco, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Udito l'avv. Luciano Ventura per Bevilacqua Mario ed altro, per

Traverso Adolfo, per Pianese Gianfranco e per Scalzo Francesco e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso nei

confronti dell'Ente ferrovie dello Stato da taluni dipendenti per il

riconoscimento del loro diritto alla retribuzione di prestazioni di

lavoro straordinario rese tra il gennaio 1979 ed il dicembre 1986, il

Tribunale di Genova, adito da detto ente in grado di appello avverso

la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la

domanda e disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati

dai lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2941, n. 8, del codice civile, nella parte in cui non

prevede, quale causa di sospensione della prescrizione, l'abuso con

colpa grave dei poteri di informazione e direttivi, ad opera del

datore di lavoro, che abbia così determinato l'inerzia del

lavoratore nel far valere il proprio diritto;

che, ad avviso del giudice a quo detta carenza di previsione,

rilevante nella specie per essere stati i lavoratori indotti a

desistere dal compimento di atti interruttivi della prescrizione a

seguito e per effetto di circolari e note informative dell'ente,

idonee ad ingenerare l'affidamento sulla non decorrenza della

prescrizione stessa, implica violazione dell'art. 3, primo e secondo

comma, della Costituzione, equiparando irrazionalmente la posizione

del comune debitore a quella del datore di lavoro che ha una

posizione sovraordinata rispetto a quella del lavoratore dipendente,

così da poterne ingenerare l'inerzia nella tutela dei propri

diritti: donde la necessità di rimuovere l'ostacolo così frapposto

all'eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si sono

costituite alcune delle parti private, concludendo nel senso

dell'illegittimità della disposizione denunciata, ove non ritenuta

non suscettibile di un'interpretazione idonea a far superare la

proposta censura;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri che ha

eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione

(sollevata in base ad errata ricostruzione della fattispecie) e, in

subordine, la sua infondatezza: tra l'altro, in quanto risolventesi

nella richiesta di una pronuncia additiva non sorretta da un tertium

comparationis;

Considerato che l'ordinanza di rimessione della suddetta questione

è stata pronunciata il 15 giugno 1988 e perciò successivamente

all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 212,

sull'istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato", per effetto della

quale il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente

medesimo ha assunto connotazione privatistica (art. 21);

che il giudice a quo non ha esaminato in modo alcuno se le nuove

disposizioni di cui alla citata legge, con la conseguente

trasformazione della natura del rapporto di lavoro, assumono rilievo

in tema di regime della prescrizione dei crediti dei lavoratori e,

segnatamente, di regime della sospensione del decorso del termine in

pendenza del rapporto, quale emerge anche dalla giurisprudenza

costituzionale in materia;

che, d'altra parte, lo stesso giudice ha omesso altresì di

valutare, in riferimento al disposto della norma censurata, se lo

stesso sia operativo anche in riferimento a casi di colpa grave, in

considerazione della possibile assimilazione di questa al dolo;

che, pertanto, appare opportuna la restituzione al giudice a quo

per nuovo esame della rilevanza della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA