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Ordinanza 468/1989 ECLI:IT:COST:1989:468 Generato dall'IA

Ordinanza 468/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 468/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 468/1989 · Corte costituzionale: 688 (Misure urgenti

Parole chiave

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divieto di cumulo delle prestazioni sanzione amministrativa sanzione sproporzionata concorso di reati potere di apprezzamento amministrativo formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, della legge

24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), così come

modificato dall'art. 1 sexies della legge 31 gennaio 1986, n.11, di

conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti

in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie

provinciali dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21

dicembre 1988 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Bellicchi Giovanni ed altri e la Prefettura di Parma,

iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

non prevede per gli illeciti amministrativi, posti in essere in

esecuzione di un medesimo disegno, l'applicazione del cumulo

giuridico della sanzione;

che, a fondamento della non manifesta fondatezza della

questione, il Pretore richiama l'art.1 sexies della legge 31 gennaio

1986, n. 11, di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n.

688, con il quale tale cumulo è stato introdotto a favore di chi con

più azioni od omissioni commetta anche in tempi diversi più

violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di

previdenza ed assistenza obbligatoria;

che il giudice a quo, stante l'affinità degli interessi

perseguiti, ritiene irragionevole che il legislatore si sia limitato

a mitigare il trattamento sanzionatorio solo in questa materia;

Considerato che osta ad un intervento additivo della Corte, nel

senso auspicato dal Pretore, la discrezionalità del legislatore nel

configurare il concorso tra violazioni omogenee o anche tra

violazioni eterogenee nonché (e soprattutto) nel predisporre

un'idonea disciplina organizzativa in ordine all'accertamento ed alla

contestazione della continuazione;

Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art.8 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede

per gli illeciti amministrativi diversi da quelli previdenziali il

cumulo giuridico delle sanzioni, promossa dal Pretore di Parma con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA