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Ordinanza 466/1989 ECLI:IT:COST:1989:466 Generato dall'IA

Ordinanza 466/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 466/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26

Regesto Legislator

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Ordinanza 466/1989 · Corte costituzionale: privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva limiti procedurali procedimento in corso periodo di tirocinio procedimento di controllo degli aiuti convalida del sequestro
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1988 dal Tribunale di

sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a

Paganin Giuseppe, iscritta al n.100 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, con

ordinanza del 19 settembre 1988, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità "dell'art. 47

terzo e quarto comma della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 che ha

modificato la legge n. 354 dell'anno 1975 e ciò nei termini di cui

in motivazione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento concernente

una questione "del tutto identica a quella" ora sollevata,

relativamente ad altro giudizio instaurato dallo stesso Tribunale di

sorveglianza di Torino con ordinanza 18 maggio 1988;

Considerato che la "motivazione" cui fa riferimento il giudice a

quo è rappresentata dal "richiamo alle motivazioni delle ordinanze

La Fleur Rosina del 17 ottobre 1988 e Ferraro Carlo del 7 novembre

1988", ordinanze, oltre tutto, entrambe successive alla presente

ordinanza di rimessione;

che, comunque, il Tribunale, motivando soltanto per relationem

sia quanto alla rilevanza sia quanto alla non manifesta infondatezza,

ha omesso di osservare le prescrizioni dell'art. 23 della legge 11

marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di indicare

nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v.

sentenze n. 173 del 1987, n. 128 del 1987, n. 115 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 19 settembre

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA