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Ordinanza 463/1989 ECLI:IT:COST:1989:463 Generato dall'IA

Ordinanza 463/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 463/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 751 cod.civ; Ordinanza 463/1989 · Corte costituzionale: emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel

Parole chiave

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donazione a causa di morte valore nominale valore patrimoniale valore residuo causa di carattere pecuniario conversione delle monete

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
751, in riferimento all'art. 3 della Costituzione";
art. 751 cod.civ
che nell'art. 751 cod.civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564,

secondo comma e 451 del codice civile, promosso con l'ordinanza

emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel

procedimento civile vertente tra Gaglione Margherita e Gaglione

Giuseppe ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima

serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di riduzione per lesione di

legittima, nel quale il coerede convenuto ha chiesto la rivalutazione

di una somma di danaro donata dal de cuius all'attore senza dispensa

dall'imputazione, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato

questione di legittimità costituzionale "degli artt. 556, 564,

secondo comma, cod. civ., nelle parti in cui richiamano l'art. 751, e

dello stesso art. 751, in riferimento all'art. 3 della Costituzione";

che il giudice remittente ritiene irrazionale l'applicazione del

principio nominalistico in materia di riunione fittizia e di

imputazione del danaro donato, ai fini del calcolo della legittima,

oppure di collazione ereditaria, considerato che "il bene donato non

viene in considerazione come mezzo di adempimento di una

obbligazione, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio

ereditario", attribuita al donatario a titolo di anticipo sulla quota

ereditaria spettantegli, di guisa che la donazione di danaro, come

ogni altra donazione, non può sottrarsi a valutazione alla stregua

del valore di corso della specie monetaria donata al momento

dell'apertura della successione;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,

perché, come ha già rilevato la sentenza n. 230 del 1985

pronunziando sulla medesima questione, si chiede alla Corte una

sentenza additiva non rientrante nei suoi poteri istituzionali in

quanto postula una scelta tra varie possibilità di modificazione

della norma impugnata; e comunque infondata, perché "tra i beni

mobili e immobili e il bene moneta non esiste alcuna omogeneità";

Considerato che, non essendo ipotizzabile una soluzione rigida,

che nell'art. 751 cod.civ. sostituisca incondizionatamente il

principio valoristico al principio nominalistico, la sollevata

questione non può essere interpretata se non nel senso che viene

chiesta alla Corte una sentenza modulatrice della normativa di cui è

causa mediante l'inserimento della previsione di certe condizioni di

fatto in presenza delle quali non troverebbe applicazione il

principio nominalistico;

che inoltre una simile previsione comporterebbe, nella parte

dispositiva, l'ulteriore scelta tra due possibili criteri di

commisurazione del valore da imputare, l'uno riferito alla somma

rivalutata secondo gli indici di deprezzamento della moneta, l'altro

riferito al valore di mercato, al momento dell'aperta successione,

dei beni in cui la somma è stata investita;

che tali scelte tra varie soluzioni astrattamente possibili, le

quali coinvolgono valutazioni non solo di equità, ma anche di

politica monetaria dello Stato, esulano dai poteri istituzionali di

questa Corte, essendo riservate al legislatore;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e

751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA