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Sentenza 450/1989 ECLI:IT:COST:1989:450 Generato dall'IA

Sentenza 450/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 450/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge

Regesto Legislator

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Sentenza 450/1989 · Corte costituzionale: 31, della legge

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi suddivisione della previdenza professionale disposizioni sulla pensione rendita per vedovo rendita per fratelli e sorelle istituto di previdenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, della legge

13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea) promosso con ordinanza

emessa il 7 gennaio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile

vertente tra Valentinetti Fiorenza e l'I.N.P.S., iscritta al n. 112

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dalla Signora

Fiorenza Valentinetti nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la

pensione di riversibilità del defunto marito Dino Gonzadi, dal quale

viveva separata per sua colpa con diritto a un assegno mensile a

titolo di alimenti, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla

previdenza del personale di volo, nella parte in cui esclude il

diritto del coniuge superstite alla pensione di riversibilità

"quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale

per sua colpa".

Ad avviso del giudice a quo, essendo la norma denunciata

sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 7 della legge

n. 1338 del 1962 e 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962,

ricorrono le medesime ragioni per cui queste disposizioni sono state

in parte qua dichiarate costituzionalmente illegittime da questa

Corte con la sentenza n. 286 del 1987.

Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di

parti private, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

1. - Il Pretore di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38

della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859,

sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma,

lett. a) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla

pensione di riversibilità "quando sia passata in giudicato sentenza

di separazione personale per sua colpa".

2. - La questione è fondata per le medesime ragioni svolte nelle

sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che

hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di

contenuto uguale a quella impugnata.

I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla

luce delle motivazioni che li reggono. In esse è precisato che la

dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella

parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di

esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di

riversibilità, non comporta la spettanza del diritto in ogni caso,

ma soltanto in quanto il coniuge separato per sua colpa avesse

diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Invero, poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di

assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare

della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo

diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del

defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art.

143, terzo comma, cod.civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei

confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata

pronunziata (o al quale è stata addebitata), l'obbligo di prestargli

gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.

3. - Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad

altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del

presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme

la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra

indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87. per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma,

lettera a), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza

per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea),

nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità

anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la

separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,

che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,

n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4

della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento

posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale

addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma,

n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto);

dell'art. 21, primo comma, lettera a, della legge 23 novembre 1971,

n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore

dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della

legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico

del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo),

nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilità

anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la

separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato,

che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA