Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 45/1989 ECLI:IT:COST:1989:45 Generato dall'IA

Ordinanza 45/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 45/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 45/1989 · Corte costituzionale: 11 e 76 Cost.,

Parole chiave

Generato dall'IA
legislazione fiscale imposta di registro nozione d'imposizione interna legislazione doganale computo dei contributi ravvicinamento delle legislazioni
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e),

della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla

S.p.a. Immobiliare Belvedere Santachiara contro l'Ufficio del

Registro di Pinerolo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1988

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

Serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pinerolo, sul ricorso proposto dalla

S.p.a. Eredi Campidonico contro l'Ufficio del Registro di Pinerolo,

iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima Serie speciale

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1986 (R.O.

nn. 430 e 431 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di

Pinerolo, sui ricorsi proposti, rispettivamente, da S.p.a.

Immobiliare Belvedere Santachiara e S.p.a. Eredi Campidonico contro

Ufficio del Registro di Pinerolo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.,

dell'art. 4, lett. e), della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nella parte in

cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere

assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti

un'identica questione;

che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte

(n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile

1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di

registro), il quale all'art. 4 della Tariffa ha eliminato la

tassazione dell'emissione di obbligazioni;

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione

retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha

effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente

alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

che, pertanto, la proposta questione risulta manifestamente

inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della

Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 11 e

76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di

Pinerolo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI