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Ordinanza 446/1989 ECLI:IT:COST:1989:446 Generato dall'IA

Ordinanza 446/1989 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 446/1989
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di

Regesto Legislator

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Ordinanza 446/1989 · Corte costituzionale: di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno), promossi con ricorsi delle

Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il

28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989 ed

iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il

27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto- legge 28

marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117,

118, 119 e 125 della Costituzione;

che le Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il

28 aprile 1989 e depositati il 6 maggio 1989, hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione

del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77,

81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i tre ricorsi, proposti nei confronti della

medesima disposizione, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, non è stato

convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia

di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno), sollevata, con i ricorsi

indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione

degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, e, dalle

Regioni Piemonte e Lombardia, per violazione degli artt. 24, 77, 81,

101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione

all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA